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SEPARAZIONE E DIVORZIO

  • Separazione / Divorzio consensuale: E’ uno strumento che il legislatore ha messo a disposizione dei coniugi quando vi è il comune accordo dando loro la possibilità di stabilire, concordemente i patti e le condizioni che andranno a regolare i rapporti con la prole e quelli patrimoniali (ad esempio il diritto di visita dei figli e il loro mantenimento e quello del coniuge più debole, la gestione delle spese, la casa coniugale, ecc.). L'accordo viene stipulato in privato, ma per divenire efficace deve essere omologato dal Tribunale con apposito provvedimento.

  • Separazione / Divorzio giudiziale:  Quando non si raggiunge un accordo tra le parti sarà necessario ricorrere al giudice che disciplinerà e regolamenterà sia l’aspetto economico/patrimoniale, sia quello personale anche con riferimento ai figli.

  • Modifica delle condizioni: Le condizioni di separazione o di divorzio stabilite nei provvedimenti adottati dal giudice, così come gli accordi raggiunti in sede di separazione/divorzio consensuale, sono sempre suscettibili di modifica quando vi sono eventi sopravvenuti che incidono sulla regolamentazione dei rapporti in essere

  • Assegnazione della casa coniugale: L'assegnazione della casa familiare è finalizzata a evitare un traumatico allontanamento dei figli dall'ambiente familiare e sociale nel quale sono cresciuti. Il giudice, in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti assegna la casa familiare al genitore che continuerà a vivere con loro.

  • Mantenimento dei figli:   L’art.30, 1 co., Cost. stabilisce che “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”

  • Il legislatore, nel caso in cui i genitori si separano/divorziano, ha disposto che ognuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al suo reddito, fatta salva la possibilità che raggiungano diversi accordi, che il giudice valuterà nell’interesse dei figli. In mancanza di accordo tra i genitori, è il giudice che può stabilire che l’uno  corrisponda all’altro un assegno periodico tenendo conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita del quale lo stesso godeva quando i genitori convivevano, dei tempi di permanenza con ognuno, delle risorse economiche di ogni genitore.

  • Mantenimento del coniuge:  Qualora uno dei coniugi non abbia redditi propri che gli consentono il proprio mantenimento il giudice può imporre all’altro coniuge, “non colpevole” della separazione, un assegno periodico la cui entità verrà determinata in relazione ai redditi di quest’ultimo.

  • Separazione/Divorzio internazionale: E’ il procedimento che interessa le coppie straniere stabilmente residenti in Italia ovvero le coppie miste tra un cittadino italiano ed uno straniero.

  • Rilascio e revoca passaporto del coniuge: Il genitore di un figlio minore, qualsiasi sia il suo stato civile, per richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto necessita del consenso dell’altro genitore o, in mancanza, l’autorizzazione del giudice tutelare. Il genitore di un figlio minore può, altresì, richiedere la revoca del passaporto dell’altro quando questi è inadempiente nel versare l’assegno di mantenimento.

  • Separazione/Divorzio con negoziazione assistita: Si tratta di un’alternativa alla separazione o divorzio davanti al giudice quando ricorrono determinate condizioni.

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