top of page

FIGLI E MINORI

  • Responsabilità genitoriale: attribuita dalla legge ai genitori, anche adottivi, consiste nell’obbligo di proteggere, educare e istruire il figlio minorenne e pensare ai suoi interessi ricorrendo, nelle ipotesi espressamente previste dalla legge ovvero nei casi di particolare conflittualità tra essi genitori, all’autorità giudiziaria al fine di garantire il primario interesse del minore. I genitori hanno il dovere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione nell’interesse del minore, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione ( accettazione eredità, acquisto/vendita immobili ecc.) è necessaria l’autorizzazione del Giudice tutelare. Il genitore viene dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale quando “… viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore” (art.330 c.c.).

  • Tutela minori orfani:  Quando un bambino resta orfano di entrambi i genitori il giudice tutelare competente procede alla nomina di un tutore cui il bimbo orfano sarà affidato. La legge stabilisce che venga designato quale tutore la persona scelta dal genitore che per ultimo ha esercitato la potestà genitoriale. Ove sussistano gravi motivi che impediscano al giudice di nominare la persona indicata dal genitore premorto, la scelta ricadrà tra gli ascendenti o gli altri parenti prossimi del minore. I figli naturali sono stati equiparati ai figli legittimi quindi le stesse regole per la scelta del tutore si applicano anche ai figli di genitori conviventi.

  • I figli minori e separazione dei genitori: Nel momento in cui vi è lo scioglimento del vincolo matrimoniale o cessa la convivenza tra i genitori l’affidamento dei figli viene attribuito in favore di entrambi (salvo casi eccezionali nei quali si pronuncia l’affidamento esclusivo ad un solo genitore, allorché il magistrato ritenga che l’affidamento ad entrambi non corrisponda all’interesse dei figli), mentre il collocamento, ovvero la residenza dei figli, verrà stabilita in favore di uno dei genitori.

  • Rilascio del passaporto e/o documento per l’espatrio al minore: Il genitore (coniugato/convivente/separato/divorziato) che richiede il documento per l’espatrio del minore deve avere l’assenso dell’altro genitore, in mancanza sarà necessario rivolgersi al Giudice Tutelare per il nulla osta.

  • Riconoscimento dei figli: I figli nati da genitori non sposati possono essere riconosciuti da uno o entrambi i genitori al momento della nascita ovvero successivamente con il consenso dell’altro o, in assenza, giudizialmente. Il riconoscimento, che non è più un atto discrezionale del genitore naturale, può essere accertata giudizialmente anche contro la volontà del genitore naturale che non riconosce il figlio.

  • Disconoscimento dei figli: E’ una azione legata specialmente al matrimonio nel quale vige la presunzione di paternità in capo al marito, può essere esercitata, nei limiti dei diversi termini di prescrizione, dal padre, dalla madre e dal figlio stesso. Il disconoscimento della paternità incide sull’obbligo di versare per il futuro il mantenimento a favore del bambino.

  • Sottrazione internazionale di un minore: Si ha quando il minore avente la residenza abituale in un determinato Stato è condotto in un altro Stato senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale. Alla sottrazione è equiparato il trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale senza il consenso del genitore o di altro soggetto titolare dell’affidamento. Ai fini dell’applicazione della Convenzione, la nazionalità del minore e degli adulti è irrilevante, quello che conta è la residenza abituale del minore al momento della sottrazione. Per proteggere i minori e risolvere le controversie derivanti dall’illecito trasferimento in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, sono state stipulate convenzioni internazionali che definiscono regole applicabili in tutti gli Stati aderenti. La convenzione di specifico riferimento è la Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

bottom of page