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ADOZIONE E RICERCA DELLE ORIGINI

ADOZIONE >> PRESUPPOSTI:
1) ESSERE SPOSATI DA ALMENO TRE ANNI, SENZA CHE TRA I DUE CONIUGI VI SIA SEPARAZIONE ANCHE SOLO DI FATTO;
2) ADOZIONE RICHIESTA DA ENTRAMBI I CONIUGI;
3) ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ MORALE E MATERIALE DEI CONIUGI AD EDUCARE ED ISTRUIRE IL MINORE;

4) DIFFERENZA DI ETÀ CON L’ADOTTATO COMPRESA TRA 18 E 45 ANNI;
5) DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ DA PARTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI PER IL MINORE IN STATO
DI ABBANDONO.
NEL CASO IN CUI I GENITORI ADOTTIVI SIANO ENTRAMBI DECEDUTI O IRREPERIBILI, L’ADOTTATO PUÒ ACCEDERE ALLE
INFORMAZIONI CONCERNENTI LE PROPRIE ORIGINI SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE.

ADOZIONE NAZIONALE: istituto che permette di adottare un bambino di nazionalità italiana dichiarato
adottabile dal Tribunale dei Minori previo accertamento della sussistenza dei requisiti in capo agli adottanti
da parte dello stesso organo giudiziario. All’esito dell’indagine i futuri genitori vengono posti nelle liste
dell’adozione nazionale.
ADOZIONE INTERNAZIONALE: istituto che consente ad una coppia italiana di adottare il minore straniero
residente all’estero. Trattasi di un procedimento che può essere avviato anche contestualmente
all’adozione nazionale. Solo per l’adozione internazionale è necessario ottenere una dichiarazione di
idoneità da parte del Tribunale dei Minori. Avverso il diniego è ammissibile il ricorso.
ADOZIONE DA PARTE DEL SINGLE: è ammessa solo in determinati casi e in particolari condizioni
ADOZIONE DEL MAGGIORENNE: istituto disciplinato dal codice civile, viene pronunciata dal Tribunale ordinario.
Le caratteristiche principali di questo tipo di adozione è l'assunzione per l'adottato maggiorenne del
cognome dell’adottante che va premesso a quello originario e l'acquisto di tutti i diritti successori nei
confronti degli eredi dell'adottante.
RICERCA DELLE ORIGINI: L’art.24 della l.n.149 del 2001 riconosce il diritto dell’adottato che abbia
compiuto i 25 anni di accedere alle informazioni relative alle proprie origini. L’istanza si presenta al
Tribunale dei minorenni del luogo di residenza del richiedente. L’istanza può essere presentata prima
del compimento dei 25 anni solo se sussistono gravi e comprovati motivi concernenti la sua salute psico-fisica.
Se la madre biologica al momento del parto ha chiesto di mantenere l’anonimato il Giudice potrà /
dovrà formulare un interpello alla madre naturale ai fini di una eventuale deroga della sua volontà (Corte
Costituzionale n. 278/2013 e Cass. Civ., Sez. Un., 25.01.2017, n. 1946).
Nel caso in cui i genitori adottivi siano entrambi deceduti o irreperibili, l’adottato può accedere alle
informazioni concernenti le proprie origini senza alcuna autorizzazione da parte del Tribunale.

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